Statuto

Art. 1

È costituita l’Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali
(A.I.S.R.I.).

Art. 2

La sede dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo ad ogni
rinnovo di Presidenza e coincide con la sede professionale dove opera il
Presidente pro-tempore.

Art. 3

L’Associazione persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità:
promuovere lo studio delle relazioni industriali nell’ambito delle varie
discipline e attraverso la collaborazione interdisciplinare tra i cultori delle
stesse.
A tal fine l’Associazione:
– tiene periodicamente un convegno nazionale di studi su argomenti
attinenti alle relazioni industriali;
– organizza dibattiti e conferenze sugli stessi argomenti;
– promuove le ricerche su temi di specifico interesse dell’Associazione;
– può curare la pubblicazione disaggi, ricerche, raccolte di
documentazione e simili, effettuati sia nell’ambito che all’esterno
dell’Associazione;
– conduce ogni altra attività ritenuta opportuna per il conseguimento della
finalità di cui sopra.
L’Associazione aderisce alla “International Industrial Relations
Association” e mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni
scientifiche nazionali ed internazionali aventi analoghi interessi.
L’Associazione ha fini esclusivamente scientifici.

Art. 4

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative, versate dai soci per ogni esercizio;
b) erogazioni di enti o di singole persone, a titolo gratuito.
L’accettazione di tali contributi deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo nel rispetto dell’esigenza di autonomia dell’Associazione.

Art. 5

I soci dell’Associazione aderiscono ad essa e partecipano alle attività
sociali a titolo personale. Possono essere soci coloro che, in ragione della
propria qualificazione scientifica o professionale, abbiano un particolare
interesse per le attività dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni o per
decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi.

Art. 6

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente in carica nell’esercizio immediatamente precedente (past-
President) e il Presidente designato per l’esercizio successivo a quello in
corso (President-elect);
e) il Segretario;
f) il Collegio dei Sindaci;
g) il Presidente onorario.
È ammessa la costituzione di sezioni in località dove si concentri un
rilevante numero di soci. È ammessa la costituzione di gruppi di lavoro
anche permanenti, per lo svolgimento di attività specializzate. Sezioni e
gruppi di lavoro svolgono una propria attività nel quadro dell’autonomia
loro assegnata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola una volta
ogni esercizio annuale su convocazione del Presidente.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni
prima della data fissata, unitamente all’indicazione dell’ora della riunione e
dell’elenco degli argomenti da trattare. Le riunioni dell’Assemblea sono
valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni
socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fermo quanto
disposto dall’art. 12.
L’Assemblea ha tutti i poteri relativi all’inizio e alla vita dell’Associazione.
L’Assemblea approva la relazione di esercizio ed il relativo bilancio;
stabilisce l’ammontare della quota di associazione di cui all’art. 4, valevole
per l’esercizio annuale, e decide sui ricorsi contro l’ammissione o la
mancata ammissione dei soci.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 21 (ventuno)
membri eletti dall’Assemblea tra i soci; essi durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. In caso di vacanza nel corso del triennio, il Consiglio
Direttivo può completarsi per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo elegge il presidente, il President-elect, il Segretario e
il Presidente onorario. Tali cariche sono conferite per tre anni. A far tempo
dalla istituzione della carica del President-elect, la stessa persona non può
essere eletta Presidente per due esercizi consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le
volte che questi lo ritenga necessario, o su richiesta, scritta, rivolta al
Presidente, di almeno cinque membri del Consiglio stesso. L’avviso di
convocazione deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della data
fissata.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza dei presenti. A giudizio del Presidente il voto
dei componenti del Consiglio Direttivo, in ordine a specifiche questioni,
può essere richiesto ed espresso per corrispondenza. Le deliberazioni

sono valide quando abbia risposto la maggioranza dei componenti, salvo
parere contrario di almeno tre componenti del Consiglio all’effettuazione
della votazione per corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo delibera le maggiori iniziative necessarie al
conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare, oltre alle
funzioni di cui agli artt. 4, 5, e 6, sceglie i temi e i relatori dei Convegni
nazionali ed internazionali, delibera le spese straordinarie, approva i
bilanci, delibera sulla costituzione e sulle competenze di sezioni e gruppi
di lavoro; nonché sul trasferimento della sede dell’Associazione.

Art. 9

Il Presidente sovrintende all’attuazione degli indirizzi votati dall’Assemblea
e delle deliberazioni votate dal Consiglio Direttivo. Riferisce all’Assemblea
e al Consiglio sull’attività dell’Associazione. Sovrintende
all’amministrazione dei fondi sociali e presenta i bilanci. Convoca
l’Assemblea quando lo ritiene necessario o almeno un quinto dei soci ne
faccia richiesta.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il past-President e il President-elect affiancano il Presidente esercitando
un ruolo consultivo, nonché compiti operativi propri del Presidente su sua
delega. Il Presidente-elect sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in
caso di suo impedimento. Della sostituzione e delle cause che l’hanno
determinata il President-elect deve dare notizia al Consiglio Direttivo. Il
Presidente onorario rappresenta l’Associazione in manifestazioni
pubbliche su delega del Presidente.

Art. 10

Il Segretario, oltre ai poteri che gli vengono specificatamente attribuiti dal
Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri relativi alla ordinaria amministrazione,
che non siano dal presente statuto e dalla legge riservati agli altri organi
dell’Associazione.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, eletti dall’Assemblea,
durano in carica tre anni e soni rieleggibili.
Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione e
riferisce, per ogni esercizio, all’Assemblea.

Art. 12

Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto favorevole di
tre quinti dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un
quinto dei soci presenti.